L’esistenza di una regolare contabilità rappresenta una barriera spesso insormontabile per l’Amministrazione finanziaria nell’accertamento dei redditi delle piccole e medie imprese, poiche´ le risultanze delle scritture contabili possono venire disattese soltanto in presenza di prove dirette o presunzioni gravi, precise e concordanti. Per ovviare a tale situazione, in presenza di fenomeni evasivi stimati di notevole consistenza, a partire dal 1985 sono stati introdotti, e poi successivamente modificati, dei coefficienti presuntivi, in base ai quali è possibile disattendere le scritture contabili anche senza alcuna dimostrazione di irregolarità o infedeltà di queste. I coefficienti presuntivi, elaborati dal Ministero delle finanze ed emanati con apposito decreto, contengono infatti una serie di presunzioni fondate su elementi extracoefficienti presuntivicontabili, come le dimensioni dei locali, il numero dei dipendenti, i consumi effettuati, il materiale impiegato, i beni strumentali utilizzati ecc.. In linea teorica essi possono riguardare tanto i ricavi quanto i redditi (cioè ricavi meno costi), anche se la prima ipotesi appare preferibile fornendo un risultato dotato di minore approssimazione. Attualmente è previsto che i coefficienti presuntivi (di ricavi) si applicano a tutte le imprese che abbiano un volume di affari inferiore ai 360 milioni, se aventi per oggetto principale le prestazioni di servizi, o di 1 miliardo, se aventi per oggetto principale un’attività di cessione di beni. L’applicazione alle varie imprese dei coefficienti presuntivi dà luogo a determinati ammontari, i quali possono essere posti a fondamento delle rettifiche degli uffici senza alcuna altra dimostrazione. Il contribuente potrà dal canto suo controbattere l’accertamento mediante qualunque argomentazione che riveli un grado di attendibilità maggiore della ricostruzione presunta tramite i coefficienti. Risulta pertanto che la funzione di questi ultimi è di provocare una inversione nell’onere della prova a carico dei contribuenti che dichiarino importi inferiori a quelli determinati in via presuntiva.
Codipendenza | | | Coenfiteusi |