Enciclopedia giuridica

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Codipendenza

Indica una figura particolare di rapporto organizzativo, caratterizzata dalla dipendenza di un ufficio da più uffici. In particolare, l’ufficio codipendente dipende, organicamente, da un ufficio, e, funzionalmente, da quello stesso ufficio e anche da un altro ufficio. L’istituto della codipendenza può dar luogo a particolari problemi nel caso in cui le due diverse relazioni di dipendenza si riferiscano ad uffici che, tra loro, si pongono in rapporto di autonomia. Ciò si verifica, ad esempio, quando lo stesso ufficio dipende dallo Stato e dalla regione. In questi casi, la codipendenza può costituire un limite alla esplicazione dell’autonomia della regione, meglio garantita, invece, da assetti organizzativi che assicurino una più netta separazione delle competenze. In questa ottica si inquadra, ad esempio, la disposizione della legge di delega 25 maggio 1975, n. 382 (norme sull’ordinamento regionale e sull’organizzazione della P.A.), che ha stabilito il principio della esclusione di forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni. Tale principio, peraltro, ha ricevuto una attuazione solo parziale nel d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616. Da un lato, infatti, l’art. 111 del decreto, nel disciplinare il trasferimento alle regioni di uffici dello Stato, dispone che le funzioni che residuano agli uffici trasferiti in qualità di organi dello Stato, devono essere delegate alle regioni. D’altro lato, nella tabella A, allegata al decreto e contenente l’indicazione degli uffici trasferiti, è stabilito che il trasferimento degli uffici statali avvenga nei limiti necessari all’esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato, reintroducendo così, in contrasto con la legge delega, il principio della codipendenza


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