libertà di circolazione e soggiorno: il riconoscimento della libertà del cittadino di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza, con esclusione di qualsiasi restrizione determinata da ragioni politiche (art. 16 Cost.), costituisce un’importante innovazione rispetto al precedente ordinamento, non essendo esplicitamente riconosciuto nello Statuto albertino. Questo diritto presuppone la facoltà di movimento e di stasi, ossia il riconoscimento della libertà fisica, operato dall’art. 13 Cost., e si realizza come possibilità di autodeterminarsi circa i trasferimenti o la stabile determinazione del proprio domicilio e della propria residenza. Per questo motivo le garanzie del diritto di libertà personale sono più penetranti di quelle stabilite per il diritto di circolazione e soggiorno, mancando in quest’ultimo caso la riserva di giurisdizione e configurandosi la riserva di legge come relativa, anche se rafforzata. Ulteriore garanzia è costituita dal divieto di adozione di provvedimenti regionali che ostacolino la libertà di circolazione delle persone (e delle cose) fra le Regioni (art. 120, comma 2o, Cost.). .
Circolazione | | | Circondari marittimi |