Tramite l’inserimento della cesser clause nei contratti di trasporto marittimo di cose, le parti si accordano per far cessare la responsabilità del caricatore per le obbligazioni sorte successivamente al momento della caricazione della merce o dell’emissione della polizza di carico. Pur essendo clausola di complessa interpretazione ed applicazione, essa assume particolare rilievo, in relazione all’obbligo del pagamento del compenso di controstallia e del nolo. Le indicate obbligazioni, in linea di principio in capo al caricatore, vengono così trasferite sul destinatario. La cesser clause è solitamente accompagnata da un riconoscimento al vettore di un lien (v.) sul carico.
Cessazione della materia del contendere | | | Cessio bonorum |