cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo: è un modo di estinzione del processo amministrativo (v.) per il venir meno dell’oggetto del giudizio. Si verifica con l’integrale soddisfacimento, in via extragiudiziale, della pretesa sostanziale del ricorrente, mediante l’eliminazione, con effetti ex tunc, dell’atto amministrativo impugnato. L’intervento da parte dell’amministrazione sull’oggetto del processo senza eliminare totalmente la lesione non determina la cessazione della materia del contendere, ma il difetto sopravvenuto di interesse ad agire (v. interesse, cessazione della materia del contendere ad agire nel processo amministrativo). La cessazione della materia del contendere, che può essere rilevata d’ufficio qualora emerga dagli atti di causa, viene dichiarata con una sentenza di rito (v. sentenza, cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo). Questa accerta il soddisfacimento dell’interesse sostanziale del ricorrente senza entrare nel merito della controversia. Parte della dottrina ritiene che la sentenza che accerta la cessazione della materia del contendere non esplica soltanto una efficacia interna al processo, ma estende i suoi effetti all’esterno, precludendo, anche in seguito, all’amministrazione la possibilità di adottare atti in contrasto con il giudicato (v. giudicato amministrativo).
cessazione della materia del contendere nel processo civile: è la cessazione delle ragioni della lite. V. processo civile, estinzione del cessazione della materia del contendere.
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