O di stare in giudizio. Presupposto soggettivo di validità degli atti (processuali civili) di parte è che l’autore sia parte in senso processuale ed, inoltre, che la parte nel momento di compiere l’atto sia capace di stare in giudizio, personalmente o con il ministero di un procuratorecapacità processualedifensore. I requisiti per poter stare in giudizio si sogliono raccogliere nella nozione legitimatio ad processum Quindi presupposto soggettivo della validità dell’atto processuale è che esso sia posto in essere da chi in quel momento sia legittimato ad processum, cioè da chi abbia la possibilità di esercitare in modo valido i propri diritti processuali. Il c.p.c. prevede all’art. 75 che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. In difetto tali soggetti possono stare in giudizio solo se rappresentati, autorizzati o assistiti secondo le norme che regolano la loro capacità . Esiste, quindi, una piena equiparazione fra la normativa sostanziale e quella processuale, dato che vengono posti in simmetria i concetti di capacità giuridica e di agire con quelli di capacità di essere parte e di stare in giudizio. In definitiva si può dire che la capacità processuale consiste nella idoneità o capacità del soggetto a compiere gli atti del processo. Tutt’altro è invece la nozione di legitimatio ad causam che corrispondendo alla titolarità dell’azione, cioè al potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, si pone come una condizione dell’azione.
capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando: l’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del processo civile (art. 716 c.p.c.). Anche quando sia stato nominato un tutore o un curatore
Capacità naturale | | | Caparra |