Ev una somma di danaro (o altra quantità di cose fungibili) che, talvolta, una parte dà all’altra nel momento stesso della conclusione del contratto: normalmente, del contratto preliminare di vendita. Possono allora verificarsi tre possibili situazioni: 1) se la parte che ha dato la caparra adempie il contratto, l’altra parte dovrà restituirgliela o imputarla alla prestazione dovuta (art. 1385, comma 1o, c.c.). Se, ad esempio, l’aveva data il venditore, il compratore dovrà restituirgliela quando riceve la consegna della cosa; se l’aveva data il compratore, questi adempirà l’obbligazione del prezzo detraendo dal prezzo la somma già versata al venditore a titolo di caparra; 2) se la parte che ha dato la caparra non adempie il contratto, l’altra parte può trattenere la caparra e recedere dal contratto; 3) se è inadempiente, invece, la parte che ha ricevuto la caparra, chi l’ha data può esigere il doppio della caparra e recedere dal contratto (art. 1385, comma 2o, c.c.). L’avere dato o ricevuto una caparra non comporta però rinuncia ad agire per l’adempimento o per la risoluzione; ne´ comporta rinuncia a chiedere il risarcimento del danno (art. 1385, comma 3o, c.c.). Il recesso dal contratto, trattenendo la caparra ricevuta o esigendo il doppio di quella versata, è una mera facoltà della parte adempiente. Dalla caparra di cui si è detto, legislativamente definita come caparra confirmatoria, va tenuta distinta la caparra penitenziale. Questa, è data, sempre al momento della conclusione, come corrispettivo del recesso: il recedente perde la caparra data o deve il doppio di quella ricevuta (art. 1386 c.c.). Nel dubbio la caparra è confirmatoria e non penitenziale; ne´ basta il nomen iuris di caparra penitenziale, essendo necessaria la previsione del patto di recesso.
Capacità processuale | | | Capital gain |