Enciclopedia giuridica

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Beneficio del termine



decadenza dal beneficio del termine: è un mezzo di tutela preventiva del credito. Può accadere che, nella fase intermedia fra il sorgere del rapporto obbligatorio e la scadenza del termine pattuito per l’adempimento, il debitore diventi insolvente, ossia non sia più in grado di fare fronte con mezzi normali a tutti i propri pagamenti (art. 5 l. fall.). Per il creditore, il cui credito non sia ancora scaduto, si delinea allora la negativa prospettiva che, fino a quando non sia raggiunto il termine di scadenza, gli altri creditori daranno fondo a tutto ciò che resta del patrimonio del comune debitore, con la conseguenza che, raggiunto finalmente il termine, egli non troverà più nulla. A ciò l’art. 1186 c.c. pone rimedio, concedendo al creditore di esigere immediatamente la prestazione e di concorrere in tal modo, sul patrimonio del debitore insieme a tutti gli altri creditori. Va sottolineato come si manifesta, in questo caso, il rapporto fra debito e responsabilità : una vicenda, come la sopravvenuta insolvenza, che tocca il patrimonio del creditore produce effetti sullo stesso debito, determinando la decadenza del debitore dal beneficio del termine, anche se pattuito a suo favore. La stessa norma vale anche nell’ipotesi in cui il debitore abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie che aveva promesso.


Beneficio      |      Beneficio della preventiva escussione


 
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