Ai sensi dell’art. 173 i vizi di legittimità che possono colpire gli atti comunitari vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni insieme alle raccomandazioni Ceca) sono i seguenti: incompetenza, violazione delle forme sostanziali; violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione; e sviamento di potere. Trattasi di vizi che in realtà possono tutti, in modo più o meno diretto, riportarsi alla violazione del trattato, anche se presentano delle particolarità che meritano di essere evidenziate.
vizi degli atti comunitari per incompetenza: più in particolare, si parla di incompetenza quando all’istituzione che ha adottato l’atto non è stato conferito il potere di emanarlo. Possono al riguardo distinguersi una incompetenza territoriale, temporale e materiale a seconda che l’atto incida all’esterno dell’ambito spaziale della Comunità fuori dei casi previsti, ovvero ecceda i limiti temporali dei poteri conferiti all’istituzione che lo emana, od infine concerna una materia estranea all’oggetto del Trattato.
vizi degli atti comunitari per sviamento di potere: può definirsi come l’esercizio di potere per un fine diverso da quello per il quale esso era stato conferito. L’esatta definizione di questo concetto non può dirsi incontestata nella dottrina e nella prassi, non solo comunitaria ma soprattutto amministrativa degli Stati membri. La nozione sopra esposta sembra peraltro quella più rispondente con riferimento al Trattato Cee. Un atto, pertanto, è viziato da sviamento di potere quando, pur essendo conforme al dettato normativo quanto alla forma, alla competenza ed ai suoi elementi costitutivi, tende a produrre una modificazione giuridica consentita, ma per fini diversi da quelli che essa è preordinata a perseguire.
vizi degli atti comunitari per violazione delle forme sostanziali: non ricomprende tutte le violazioni di forma, bensì soltanto quelle che possono essere considerate essenziali ai fini della formulazione finale dell’atto, sotto il profilo delle tutela delle istituzioni, degli enti e delle persone che operano nell’ambito comunitario.
vizi degli atti comunitari per violazione del Trattato e di norme giuridiche relative alla sua applicazione: abbraccia qualsiasi contrarietà dell’atto al trattato non riconducibile ai vizi in precedenza esaminati, ossia le violazioni di carattere materiale e sostanziale del trattato o di altre norme comunitarie (regolamenti, direttive e decisioni) ed indica la contrarietà a tali norme del contenuto dell’atto, sia pure regolarmente emanato. Fra le forme giuridiche relative all’applicazione del Trattato sono suscettibili di venire in considerazione anche norme diverse da quelle direttamente poste dalle istituzioni comunitarie e che tuttavia fanno parte, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, dei principi generali del diritto comunitario.
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