vizio di mente nel diritto civile: v. incapacità ; interdizione; inabilitazione.
vizio di mente nel diritto penale: gli art. 88 e 89 c.p. disciplinano, ai fini dell’imputabilità , il vizio di mente vizio di mente. Ev uno stato mentale derivante da infermità psichica o fisica tale da escludere o diminuire la capacità di intendere o di volere. Al fine del giudizio di imputabilità , l’alterazione dello stato mentale deve esistere al momento del fatto. Il c.p. distingue tra: a) vizio di mente vizio di mente totale (art. 88 c.p.), per cui non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità , in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere. L’imputato dichiarato non imputabile è prosciolto ma se pericoloso è sottoposto alla misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.); b) vizio di mente vizio di mente parziale (art. 89 c.p.) che si ha quando la capacità di intendere e di volere, senza essere esclusa, è grandemente scemata (seminfermità ): in tal caso si opera una diminuzione della pena cui si cumula, di regola, una misura di sicurezza. Gli stati emotivi e passionali, invece, non escludono ne´ diminuiscono l’imputabilità (art. 90 c.p.). (A. Valenti).
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