Ev quella parte dell’atto di citazione con cui si chiama in giudizio colui nei confronti del quale la domanda è proposta. A livello di struttura è identificata dagli elementi di cui ai nn. 1, 2 (nei limiti entro cui sono funzionali alla mera individuazione di attore e convenuto) e 7 artt. 163 e 163 bis c.p.c., nella misura in cui tali requisiti servono a consentire al convenuto l’esercizio dei suoi poteri difensivi.
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