Enciclopedia giuridica

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Vacatio legis

Periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione di una legge e la sua entrata in vigore, a seguito della quale la legge stessa diviene obbligatoria per tutti i destinatari. La Costituzione italiana prevede all’art. 73, terzo comma, un termine ordinario di quindici giorni, facendo salvo il caso che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Esemplificando, può essere opportuno, nei casi in cui la legge introduca una disciplina ampia, articolata, complessa, come nel caso dei codici, o di rilevanti riforme di settore, che il legislatore preveda un più ampio termine di vacatio legis al fine di favorire maggiormente la conoscibilità delle nuove norme; così, pure, può essere disposta un’immediata entrata in vigore quando ragioni di urgenza lo richiedano: per i decreti legge (v. decreto legge) è previsto che l’entrata in vigore sia immediata sempre, giacche´ sono per loro natura provvedimenti urgenti. La regola sulla vacatio legis è stata espressamente estesa anche ad atti subordinati alla legge come i regolamenti governativi, dall’art. 7 d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092. (Siclari).


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