Enciclopedia giuridica

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Utilizzabilità



utilizzabilità delle prove ai fini della deliberazione: nel processo penale il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione solo le prove legittimamente acquisite nel dibattimento (art. 526 c.p.p.). Le prove acquisite illegittimamente, cioè in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (art. 191 c.p.p.), sono inutilizzabili. Il provvedimento decisorio che si fondasse su prove inutilizzabili sarebbe affetto da vizio deducibile con ricorso per Cassazione ex art. 606, comma 1o, lett. c c.p.p..

utilizzabilità delle prove assunte in incidente probatorio: v. incidente probatorio.

utilizzabilità di atti assunti per rogatoria: v. rogatoria.


Utiliter coeptum      |      Vacatio legis


 
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