Enciclopedia giuridica

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Uguaglianza sovrana



uguaglianza sovrana degli Stati: principio richiamato dall’art. 2, comma 1o, della Carta delle N.U., che qualifica il carattere paritario della Comunità internazionale, sottolineando l’indipendenza dei suoi membri. Comporta per ciascuno Stato: a) l’uguaglianza sovrana dal punto di vista giuridico; b) il godimento pieno dei diritti inerenti alla sovranità; c) l’obbligo del rispetto della personalità degli altri Stati; d) l’inviolabilità della sua integrità territoriale ed indipendenza politica; e) il diritto di scegliere e sviluppare in piena libertà il proprio sistema politico, sociale ed economico; f) l’obbligo di adempiere in buona fede agli impegni internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati. La uguaglianza sovrana dal punto di vista giuridico attiene allo Stato considerato uti singulus, nella sua posizione di soggetto destinatario delle norme internazionali. Considerato, invece, uti universus, nella sua posizione di gestore dell’ordine internazionale, ciascuno Stato è portatore di un diversificato potere politico reale. Ciò spiega il ruolo rilevante giocato dalle grandi potenze nella vita di relazioni internazionali e le eccezioni al principio di uguaglianza sovrana in favore di esse applicate nel quadro delle organizzazioni internazionali.

principio della uguaglianza sovrana: principio informatore dell’ordinamento internazionale codificato nell’art. 2, comma 1o, della Carta Onu da cui discende il carattere paritario, orizzontale ed anorganico della Comunità internazionale. Si afferma con la caduta della Repubblica Christiana, che presentava un ordinamento verticale sottoposto al potere binario del Papa e dell’Imperatore (Pace di Westfalia, 1648), e la nascita degli Stati nazionali quali enti superiorem non recognoscentes. Opera rispetto agli Stati considerati uti singuli, in quanto soggetti dell’ordinamento internazionale, nell’esplicazione di una funzione che possiamo definire di carattere privatistico, in quanto destinatari delle norme dell’ordinamento internazionale. Per contro, considerati uti universi gli Stati esplicano una funzione di carattere pubblicistico in quanto gestori o governanti dell’ordinamento internazionale e rispetto ad essa rileva il peso politico di ciascuno di essi. Nell’ambito del sistema delle N.U., il principio, che d’altronde ispira tutte le organizzazioni internazionali, trova una limitazione nel successivo art. 27, comma 3o, che introduce il c.d. diritto di veto dei membri permanenti per le deliberazioni su questioni diverse da quelle procedurali.


Uguaglianza      |      Ultimatum


 
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