tipicità degli atti unilaterali: v. promesse unilaterali, tipicità delle tipicità.
tipicità dei diritti reali: i diritti reali (v.) su cosa altrui formano un numero chiuso: sono soltanto i sei diritti previsti come tali dalla legge; i privati non possono crearne di altri. Con il principio del numerus clausus si coordina quello della tipicità tipicità: la funzione caratteristica di ciascuno di essi è quella fissata dalla legge. La ragione di questo favore per la piena proprietà (v. proprietà, tipicità piena) è nell’esigenza di politica economica di assicurare il più intenso sfruttamento della ricchezza e la sua massima circolazione, considerata anch’essa un determinante fattore di sviluppo economico. Lo sfruttamento più intenso della ricchezza richiede la sua piena disponibilità , la possibilità di modificare in ogni momento la destinazione economica dei beni. D’altra parte, l’esistenza di diritti reali altrui sulla cosa, se non è un ostacolo giuridico alla sua circolazione (potendo ugualmente la cosa essere venduta), ne costituisce tuttavia una remora economica, essendo un bene gravato da diritti altrui assai meno vendibile di un bene in piena proprietà . Questo favore per la piena proprietà è anche la ragione per la quale a determinati diritti reali, come l’usufrutto (v.), la legge impone una durata temporanea; mentre favorisce, come accade con l’affrancazione dell’enfiteusi (v.), il superamento della situazione di coesistenza di più diritti sulla stessa cosa.
tipicità delle promesse unilaterali: v. promesse unilaterali, tipicità delle tipicità.
tipicità delle società: v. società .
tipicità dell’illecito civile: il principio della risarcibilità di ogni danno qualificabile come ingiusto (v. danno, tipicità ingiusto; fatti illeciti) è una clausola generale (analoga, sotto quest’aspetto, ad altre clausole generali come quella della correttezza o come quella della buona fede): quando non è la legge a valutare, essa stessa, che un dato danno è ingiusto, riconoscendo a chi lo ha subito il diritto al risarcimento (come, ad esempio, nel caso dell’art. 872, comma 2o, c.c.; o come nel caso della concorrenza sleale (v. atti, tipicità di concorrenza sleale), che l’art. 2600 c.c. considera fonte dell’obbligazione di risarcimento del danno cagionato ai concorrenti), la valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice, il quale decide, caso per caso, se l’interesse leso è degno di protezione secondo l’ordinamento giuridico e se la lesione, di conseguenza, costituisce un danno ingiusto, che deve essere risarcito. Si può parlare di atipicità dell’illecito civile, in antitesi con la tipicità tipicità, retto dal principio secondo il quale nessuno può essere punito se non per un fatto espressamente previsto dalla legge come reato.
tipicità dell’illecito penale: la tipicità è la conformità del fatto alla fattispecie legale. In un sistema basato sulla concezione formale del reato solo la commissione di fatti conformi alle fattispecie legali delineate dalla l. penale costituisce reato. Solo la presenza quindi di tutti gli elementi descrittivi indicati dalla fattispecie legale consente di considerare un fatto come reato. Vige in questo caso il principio nullum crimen sine lege. Al contrario in un sistema basato sulla concezione sostanziale, reato è tutto ciò che viene considerato socialmente pericoloso, anche se simili condotte non sono previste come illeciti dalla l. penale. Vige in questo caso il principio nullum crimen sine periculo sociali.
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