timore nel matrimonio: v. matrimonio, consenso al timore determinato da timore.
timore riverenziale: non è causa di annullamento (v. annullabilità , timore del contratto) del contratto il semplice timore timore (art. 1437 c.c.), tradizionalmente definito metus ab intrinseco: è il non osare di dire no per la condizione di psicologica soggezione nella quale ci si può trovare rispetto ad una persona a causa della potenza o dell’influenza o dell’autorevolezza o della ricchezza di questa (è un ministro, ad esempio, o un alto funzionario oppure un magnate dell’industria), o per la particolare relazione che intercorre con essa (è il genitore o il datore di lavoro). L’uomo medio trova, in casi del genere, il coraggio di dire di no: chi, per eccessiva pusillanimità , non lo trova non è protetto dal diritto. Ma dal mero timore timore, che è solo una interna condizione psicologica di una parte, va distinta l’ipotesi in cui il personaggio importante, pur senza pronunciare minacce, lascia intendere senza possibilità di dubbio che dall’accettazione della sua proposta dipende la carriera dell’altra parte (non avrà la promozione che gli spetta) o la conclusione dell’affare cui aspira (non otterrà il pubblico appalto al quale concorre). V. anche avvertimento mafioso.
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