Il segretario comunale e provinciale, funzionario statale, in rapporto di servizio con il comune o la provincia, rappresenta il vertice della organizzazione burocratica dell’amministrazione locale. In tale veste, egli esercita le funzioni di sovrintendenza generale sull’attività dei dirigenti e di coordinamento degli uffici dell’ente locale. Nel ruolo di qualificata e neutrale consulenza, a garanzia della legalità dell’azione dell’ente, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni, provvede agli atti di esecuzione delle stesse, partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio. Inoltre, su ogni proposta di deliberazione, esprime il parere di legittimità e, nei comuni ove non vi siano funzionari responsabili dei servizi, anche di regolarità tecnica e contabile. La competenza ad adottare tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del segretario comunale e provinciale spetta al Ministero dell’interno e alle prefetture. Il nuovo ordinamento delle autonomie locali prevede che il segretario comunale e provinciale sia iscritto in un apposito albo nazionale, territorialmente articolato, alla cui tenuta è preposto un organismo collegiale, con funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari, presieduto dal Ministro dell’interno e da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell’interno e dei segretari (art. 52 l. n. 142 del 1990).
Segni distintivi | | | Segretario generale delle N.U. |