Enciclopedia giuridica

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Ruling

Istituto introdotto dall’art. 21 della l. 30 dicembre 1991, n. 413, al fine di instaurare un colloquio diretto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. Tale norma, infatti, prevede la possibilità di ottenere dall’Amministrazione finanziaria un parere in relazione ai problemi applicativi suscitati dall’art. 10 della l. n. 408 del 1990 (disconoscibilità dei vantaggi tributari conseguiti a seguito di determinate operazioni societarie), dall’art. 37, ultimo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973 (interposizione fittizia di persona) e dall’art. 74, comma 2o, del Tuir (deducibilità delle spese di rappresentanza e pubblicità ). La richiesta di parere deve essere indirizzata alla competente Direzione generale; in caso di mancata risposta da parte di quest’ultima entro sessanta giorni ovvero qualora alla risposta il contribuente non intenda uniformarsi va formulata un’ulteriore richiesta di parere sulla medesima fattispecie al Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive. Per quanto riguarda l’efficacia giuridica del parere reso da quest’ultimo organo, la legge dispone che il parere reso dal Comitato pone l’onere della prova a carico della parte che non si è ad esso uniformata. Inoltre è prevista la formazione del silenziorulingassenso in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere diretta al Comitato consultivo, e di ulteriori sessanta giorni dalla formale diffida ad adempiere. Dubbi si pongono in relazione alle modalità ed alle forme di tutela giurisdizionale verso il parere sfavorevole; l’opinione preferibile è quella che prevede l’applicazione del principio, peculiare del processo tributario, della c.d. tutela differita. Pertanto vi sarà


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