Enciclopedia giuridica

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Pregiudizialità nel processo civile

Ev il fenomeno che si verifica qualora nel corso di un processo civile una questione di merito debba necessariamente essere risolta dal giudice anteriormente ad un’altra, essendo la decisione sulla prima idonea a pregiudicare, o comunque a caratterizzare, quella sulla seconda; in altre parole quando l’accertamento su di una questione, che si definisce pregiudiziale, debba fungere da presupposto, logico o giuridico, a quello su di una successiva, c.d. pregiudicata. Tradizionalmente si distinguono, in dottrina, tre diversi gradi di pregiudizialità nel processo civile, in ragione della natura dell’ accertamento che sulla questione pregiudiziale il giudice è chiamato a compiere: il punto pregiudiziale, che si ha qualora su di un determinato passaggio logico non sussista contestazione delle parti in causa; la questione pregiudiziale, allorquando il giudice sia chiamato ad accertare solo in via incidentale (incidenter tantum) una determinata situazione; la vera e propria causa pregiudiziale, nell’ipotesi che la questione pregiudiziale debba dal giudice essere decisa con efficacia di cosa giudicata (v. giudicato). Nei primi due casi, l’accertamento sulla questione pregiudiziale, assunto in via incidentale, avrà efficacia solo endoprocessuale; nella terza ipotesi, al contrario, esso potrà assumere l’efficacia propria del giudicato in senso sostanziale. Il c.p.c. si occupa della pregiudizialità nel processo civile in varie disposizioni. L’art. 34 disciplina le modifiche alla competenza (v. connessione), che l’insorgere di una causa pregiudiziale in seno ad altra può importare. L’art. 187 c.p.c., poi, prevede la possibilità per il giudice istruttore di rimettere al collegio la decisione sulla sola questione pregiudiziale, qualora la stessa sia idonea a definire l’intero giudizio. L’art. 279, comma 2o, n. 2, c.p.c. correlativamente prevede la forma della sentenza per la decisione sulla questione pregiudiziale, che da sola definisca il giudizio. Oltre ai casi fino a questo punto illustrati, può aversi pregiudizialità nel processo civile qualora la decisione sulla questione pregiudiziale spetti ad un giudice diverso da quello civile (penale, amministrativo, costituzionale o comunitario). L’art. 295 c.p.c., infine, prevede che nei casi di pregiudizialità nel processo civile, il processo relativo alla questione pregiudicata sia dal giudice sospeso (v. sospensione), in attesa della definizione, da parte dello stesso o di altro giudice, della controversia relativa alla questione (causa) pregiudiziale.


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