Enciclopedia giuridica

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Porto

Ev una parte di demanio marittimo (art. 28 c. nav.) che per la propria particolare conformazione e per le attrezzature di cui è dotato offre riparo alle navi e ne agevola l’approdo. I porti sono suddivisi in porti di prima categoria (porti rifugio e porti militari) e porti di seconda categoria (porti commerciali). I porti di seconda categoria sono a loro volta suddivisi in quattro classi; le prime tre classi raggruppano i porti in ordine di importanza a seconda della quantità di merci movimentate, mentre la quarta classe ha carattere residuale e comprende tutti i porti non compresi nelle tre classi precedenti. Nella terza classe rientrano anche i porti turistici. L’amministrazione dei porti a regime generale è affidata al ministero della marina mercantile. In taluni porti (detti a regime speciale) si è realizzata un’operazione di decentramento amministrativo affidando la gestione degli stessi ad appositi enti portuali (v.).

porto franco: è il corrispettivo del contratto di trasporto di cose (v.) pagato al momento della consegna della merce per il trasporto da l mittente al vettore. Il termi ne indica, altresì, una zona portuale che gode di immunità doganali; simili zone non esistono in Italia.

porto nel diritto internazionale: si distinguono tre grandi categorie: a) porti militari, riservati alla marina da guerra ed alle altre forze navali dello Stato, retti da un regime di assoluta chiusura; b) porti di rifugio, che servono al riparo di qualsiasi tipo di nave in stato di necessità o di forza maggiore, retti da un regime di completa apertura; e c) porti commerciali in senso lato, che comprendono tutti i porti utilizzati dal normale traffico marittimo, retti da un regime intermedio. Nel diritto internazionale la disciplina relativa ai porti viene in rilievo nell’ambito del diritto del mare e nell’ambito della delimitazione dell’autorità dello Stato rispetto agli Stati stranieri. Dal punto di vista del diritto del mare, il diritto internazionale generale stabilisce il principio fondamentale della libertà , per ogni Stato, di disciplinare a proprio piacimento l’ingresso delle navi straniere nei propri porti. Le esigenze di cooperazione dovute agli scambi commerciali hanno però dato luogo ad una copiosa prassi convenzionale, attraverso la quale gli Stati si sono reciprocamente concessi la libertà di ingresso nei rispettivi porti. Con riferimento alla delimitazione dell’autorità dello Stato territoriale rispetto agli Stati stranieri, allo Stato costiero è vietata ogni interferenza rispetto ai fatti interni di una nave straniera attraccata nel suo porto. La nave straniera è , dunque, sottratta alla giurisdizione dello Stato di ormeggio nella misura in cui tali fatti non abbiano ripercussioni esterne. La giurisdizione dello Stato costiero può , invece, estendersi sulla nave straniera in caso di avvenimenti aventi un rilievo anche esterno, in caso di fatti particolarmente gravi, tali da turbare l’ordine pubblico dello Stato costiero e, infine, nel caso in cui l’intervento dello Stato di ormeggio sia richiesto dalle autorità di bordo o dal Console. A livello convenzionale, la disciplina internazionale e contenuta nella Convenzione e nello Statuto di Ginevra del 9 dicembre 1923, sul regime dei porti marittimi, che si applicano esclusivamente alle navi private. A termini dell’art. 2, sotto condizione di reciprocità , viene assicurata parità di trattamento alle navi delle parti contraenti e di tutti gli altri Stati per quanto riguarda l’accesso al porto e la sua utilizzazione.


Portage      |      Porto d’armi


 
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