Cittadino straniero illegalmente detenuto da uno Stato in violazione delle norme internazionali, al fine di ottenere determinati comportamenti da parte dello Stato nazionale di esso. A volte, la cattura di un ostaggio è effettuata a scopo di rappresaglia, come reazione ad una precedente violazione compiuta dallo Stato di cui l’ostaggio è cittadino, assumendo in tal modo funzione di sanzione dell’ordinamento internazionale. La Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi adottata il 17 dicembre 1979 dall’Assemblea generale delle N.U., dispone che commette il reato di presa d’ostaggi chiunque sequestri una persona o la detenga e minacci d’ucciderla, di ferirla o di continuare a detenerla al fine di costringere una parte terza a compiere un qualunque atto o di astenersene, in quanto condizione esplicita o implicita al rilascio dell’ostaggio. Il successivo art. 12 dal suo ambito di applicazione le prese di ostaggi commesse nel quadro della lotta contro una dominazione coloniale, una occupazione straniera o un regime razzista. A livello regionale, il Consiglio d’Europa ha affrontato il problema della repressione di tale crimine adottando, nel 1976, la Convenzione europea per la repressione del terrorismo.
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