V. capacità di agire; inabilitazione; incapacità legale; incapacità naturale.
intervento di minorati fisici nell’atto notarile: ai sensi dell’art. 56 L.N., se una delle parti è interamente priva dell’udito, essa deve leggere l’atto e di ciò si farà menzione nel medesimo. Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire nell’atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento davanti al notaio di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell’atto. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere contemporaneamente l’ufficio di testimone o di fidefaciente. L’interprete deve anch’egli sottoscrivere l’atto. L’art. 57 L.N. disciplina l’intervento del muto o del sordomuto nell’atto notarile: in tale caso è sempre necessario l’intervento dell’interprete e si osservano inoltre le seguenti norme: il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l’atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà ; se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga nell’atto anche un secondo interprete, con l’osservanza delle norme stabilite per l’intervento dell’interprete nel caso dell’atto del sordo che non sappia leggere. V. anche ciechi.
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