Ev un organo giurisdizionale che ha lo specifico compito di vigilare sull’applicazione della pena: in particolare essa è competente in materia di applicazione ed esecuzione di misure alternative alla detenzione, di sanzioni sostitutive e di misure di sicurezza. Essa si compone sia di un organo monocratico, il giudice di sorveglianza, che di un organo collegiale, il Tribunale di sorveglianza. Nei confronti delle ordinanze conclusive dei procedimenti di sorveglianza è sempre esperibile il ricorso per Cassazione, mentre, per le ordinanze relative alle misure di sicurezza è consentito anche il riesame nel merito.
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