Enciclopedia giuridica

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Ispettorato del lavoro

L’ispettorato del lavoro è , insieme all’Ufficio del lavoro (v. uffici provinciali e regionali del lavoro), struttura periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L’ispettorato del lavoro è stato riordinato dal d.p.r. n. 520 del 1955, e dalle leggi nn. 846 del 1965 e 300 del 1970. L’ispettorato del lavoro si articola nei seguenti organi: a) ispettorati regionali; b) ispettorati provinciali; c) Ispettorato medico centrale con sede in Roma. All’ispettorato del lavoro sono assegnate funzioni c.d. di polizia sociale: deve sorvegliare l’esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale (ovunque si svolga il lavoro salariato o stipendiato). Vigila sull’esecuzione dei contratti collettivi ed esercita le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Raccoglie tutte le informazioni e notizie che fossero richieste dal Ministero stesso; vigila sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali, igienicoispettorato del lavorosanitarie a favore dei prestatori di lavoro. Gli ispettori, nei limiti di servizio cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, l’ispettorato del lavoro ha potere di diffida nei confronti del datore di lavoro. L’originaria competenza dell’ispettorato del lavoro in materia di vigilanza delle disposizioni igienicoispettorato del lavorosanitarie è stata ora attribuita, dalla l. n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, alle Unità sanitarie locali (Usl) con trasferimento del relativo personale.


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