Manufatti costruiti artificialmente dall’uomo ed appoggiati al fondo del mare. Non hanno diritto ne´ al mare territoriale, ne´ ad altri spazi marini, ne´ costituiscono una circostanza speciale ai fini delle delimitazioni marittime fra Stati contrapposti o contigui. La Convenzione di Ginevra, del 1958 (art. 5, comma 2o), sulla piattaforma continentale, dopo avere disposto che lo Stato costiero ha il potere di costruire e fare funzionare sulla piattaforma continentale le installazioni ed i dispositivi necessari alle attività di esplorazione e di sfruttamento, prevede la possibilità della creazione di zone di sicurezza intorno a dette installazioni, al fine della adozione delle misure necessarie alla loro protezione. Anche la Convenzione di Montego Bay, del 1982, sul diritto del mare, prevede delle norme similari, sia rispetto alla zona economica esclusiva (art. 60) che rispetto alla piattaforma continentale (art. 80), specificandone più dettagliatamente la disciplina. L’ampiezza delle zone di sicurezza sarà determinata dallo Stato costiero, tenendo conto degli standards internazionali applicabili, ma non potrà comunque superare i 500 metri. Dette installazioni e strutture e le zone di sicurezza ad esse relative non dovranno comunque interferire con le rotte riconosciute essenziali per la navigazione internazionale.
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