Il termine ha una pluralità di significati. In una prima accezione, esso designa le funzioni svolte dallo Stato, secondo la tripartizione tradizionale che conduce all’identificazione di una funzione pubblica legislativa, di una funzione pubblica esecutiva e di una funzione pubblica giudiziaria. Tale tripartizione ha, in Italia, un valore meramente descrittivo, in quanto la separazione dei poteri alla quale essa normalmente rinvia non fa parte del diritto vigente. In un secondo significato, il termine indica i compiti o le attività svolti dallo Stato (v. funzioni pubbliche, funzione pubblica come compiti). Anche in questo caso, il termine viene adoperato in senso meramente descrittivo, in una accezione più vicina al linguaggio comune che non a quello giuridico in senso stretto. Il termine funzione pubblica, poi, indica un’attività autoritativa ed esclusiva della P.A., contrapposta al servizio pubblico. La distinzione ha rilevanza nel diritto penale, dove la qualità di pubblico funzionario, come titolare di una funzione pubblica, implica, da una parte, una tutela penale più ampia e, d’altra parte, una maggiore gravità degli illeciti penali che esso compisse. Anche nel diritto amministrativo, la nozione di funzione pubblica viene utilizzata in contrapposizione a quella di servizio pubblico, per indicare un’attività necessaria al funzionamento della collettività. L’attenzione della dottrina si è però concentrata, più che sulla nozione di funzione pubblica, su quella ad essa contrapposta di servizio pubblico (v.). Di recente, poi, il termine funzione pubblica viene adoperato per indicare un dipartimento incaricato del personale pubblico (v. funzione pubblica). Un quarto significato del termine funzione pubblica si ha nel diritto privato, dove esso viene utilizzato per indicare quelle attività e quei diritti che sono necessariamente rivolti ad un fine. Per esempio, si parla di proprietà funzione pubblicafunzione (o di proprietà funzionalizzata) per riferirsi a tipi di proprietà in ordine ai quali le leggi, a fini sociali, non attribuiscono determinate facoltà , o pongono condizioni per l’esercizio di facoltà attribuite, o pongono l’obbligo di esercitare determinate facoltà, in base ad un apprezzamento libero o secondo modalità determinate. Infine, il termine viene adoperato per dire che l’attività amministrativa è funzione pubblica, ovvero che essa è rilevante nella sua globalità , differenziandosi in ciò dall’attività privata, che lo è solo per alcuni aspetti e ad alcuni fini. (Vesperini).
funzione pubblica e finanza: la dislocazione quantitativa delle risorse dello Stato tra i diversi soggetti istituzionali e nei vari settori delle attività amministrative incide sulla qualificazione delle funzioni. La prevalenza infatti di alcune funzioni rispetto ad altre, rilevabile dalla reale distribuzione delle finanze pubbliche, indica quali siano gli obiettivi posti da un determinato ordinamento, e caratterizza l’intera forma amministrativa dello Stato. (Diamanti).
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