Fenomeno che con il passare degli anni ha assunto dimensioni tanto allarmanti da indurre il Vertice di Madrid del giugno 1989 a dedicarvi una particolare attenzione. Il problema si pone soprattutto con riferimento al Feogafrodi comunitariegaranzia, ma interessa anche gli altri Fondi e strumenti finanziari, nonche´ tutte le forme di evasione e frode fiscale. Nei primi due casi i Fondi comunitari, pur gravando sul bilancio comunitario, vengono utilizzati per scopi diversi ad quelli previsti, nel terzo caso si ha invece un minore gettito di entrate nel bilancio stesso. La sua soluzione non appare semplice, perche´ i poteri conferiti alla Commissione risultano in pratica limitati dalle competenze spettanti agli Stati membri, che hanno dimostrato scarsa volontà di collaborare in proposito. Un passo molto importante è stata la costituzione di una unità incaricata di coordinare l’insieme delle attività di lotta contro le frodi ai danni del bilancio comunitario, entrata in servizio il 1o luglio 1987. L’azione di tale unità , detta Uclap e posta sotto la diretta responsabilità del presidente della Commissione, si sviluppa in tre direzioni parallele: il rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri, l’approfondimento e lo sviluppo degli strumenti comunitari di lotta contro le frodi, il miglioramento nell’efficacia degli interventi comunitari. La Commissione ha inoltre riproposto all’attenzione degli Stati membri il progetto di Trattato sulla protezione penale degli interessi finanziari della Comunità , il cui punto centrale è costituito dal principio secondo cui le frodi ai danni del bilancio comunitario sono assimilate alle frodi a danno dei fondi pubblici nazionali. Attualmente la Commissione può solo esercitare poteri di controllo, fondati sulla cooperazione con gli Stati membri o sulla cooperazione fra gli stessi Stati membri; a differenza di quanto previsto nel settore della concorrenza, essa non può infliggere ammende. La decisione n. 88/376 relativa al sistema delle risorse comunitarie consente alla Commissione di disporre di informazioni per quanto riguarda le frodi relative alle risorse medesime e di mezzi perfezionati di controllo dei dati. Nel settore agricolo, l’art. 8 del regolamento n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune, impone agli Stati membri di adottare, in conformità con la legislazione nazionale, tutte le misure necessarie per assicurarsi della realtà e della regolarità delle operazioni finanziate dal Feogafrodi comunitariegaranzia; prevenire e perseguire le irregolarità ; recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. Gli stessi Stati sono anche tenuti ad informare la Commissione delle misure prese a tal fine e dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie in atto. A sua volta, il regolamento n. 283/72, concernente le irregolarità ed il recupero delle somme indebitamente versate nel quadro della PAC e l’organizzazione di un sistema di informazione in questo settore, fissa le misure di applicazione del precedente regolamento. Dopo aver stabilito che le responsabilità finanziarie per le somme non recuperate sono imputate al bilancio comunitario, salvo il caso di negligenza da parte degli Stati membri, impone a questi ultimi di comunicare trimestralmente alla Commissione le irregolarità oggetto di una constatazione amministrativa o giudiziaria e tutte le informazioni utili al recupero delle somme frodate. Ciascuno Stato deve poi informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione delle irregolarità che si teme possano ripercuotersi rapidamente al di fuori del proprio territorio e di quelle che pongono in luce l’impiego di una nuova pratica fraudolenta. La Commissione, nel caso in cui abbia notizia di una irregolarità che non le sia stata segnalata in precedenza, può chiedere allo Stato interessato di svolgere una inchiesta speciale alla quale partecipano eventualmente agenti comunitari. Essa, inoltre, può chiedere informazioni sulle verifiche effettuate direttamente sulla contabilità delle ditte beneficiarie dei contributi del Feogafrodi comunitariegaranzia, anche quando siano coperte da segreto professionale. Nell’ambito delle azioni in materia di lotta contro alcune forme di frode e di evasione fiscale, occorre infine ricordare due atti molto importanti: il regolamento n. 1468/81, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione fra queste e la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola; e la direttiva n. 77/799, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.
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