Enciclopedia giuridica

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Firma

V. sottoscrizione.

firma cambiaria: v. dichiarazione, firma cartolare.

firma dei trattati internazionali: sottoscrizione di un trattato internazionale al momento della sua stipulazione. Se viene apposta dal rappresentante di uno Stato, in attesa del conferimento del potere a concludere il trattato si parla di firma ad referendum che, se successivamente confermata, vale come firma definitiva. Conclude la fase del negoziato, autenticando il testo approvato dai plenipotenziari e rendendolo immodificabile se non riaprendo i negoziati. Non obbliga lo Stato che la appone attraverso il proprio rappresentante, ma costituisce piuttosto, oggi che è invalsa la prassi dell’apertura alla firma dei grandi accordi multilaterali, una manifestazione di disponibilità a ratificare successivamente l’accordo. Acquista valore obbligatorio soltanto se nel trattato è espressamente previsto che la firma sta per ratifica o se la volontà dello Stato in tal senso è desumibile da fatti concludenti. L’art. 12 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, specifica che: 1. il consenso di uno Stato ad obbligarsi ad un trattato si esprime con la firma del rappresentante di tale Stato: a) quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto; b) quando è altrove stabilito che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano convenuto che la firma avesse tale effetto; c) quando l’intenzione dello Stato di attribuire tale effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa durante il negoziato. V. anche trattato internazionale, procedimento di formazione del firma.

firma del notaio: v. registro, firma delle firme dei notai.

firma di garanzia: v. avallo.

firma falsa di assegno bancario: v. diligenza, firma del banchiere.


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