Enciclopedia giuridica

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Esercenti attività commerciali



trattamento previdenziale degli esercenti attività commerciali: l’assicurazione speciale obbligatoria dei commercianti è prevista dalla l. 22 luglio 1966, n. 613, e si riferisce alle tipologie di soggetti contemplati dalla legge generale sul commercio, n. 426 del 1971, nonche´ dall’art. 29, l. n. 160 del 1975. Tali soggetti sono suddivisi in: titolari effettivi di impresa commerciale o turistica, ausiliari di commercio, familiari (entro un determinato grado di parentela) coadiutori dei soggetti anzidetti, familiari coadiutori preposti al punto vendita. Alla gestione speciale dell’assicurazione dei commercianti e assimilati è proposto il Comitato di vigilanza presso la direzione generale dell’Inps (art. 6, l. n. 613 del 1966).La legge assicurativa dei commercianti contiene un espresso rinvio alla normativa vigente per l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (v. invalidità e vecchiaia, assicurazione obbligatoria per esercenti attività commerciali), per cui, in caso di lacune o incertezze, si farà riferimento, per quanto compatibili, a quei principi generali. Gli eventi coperti dall’assicurazione sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti, id est: compimento dell’età pensionabile (v.) (vecchiaia), maturarsi di trentacinquennio di assicurazione e contribuzione (anzianità ), morte con sopravvivenza di superstiti, verificarsi di un’incapacità di guadagno (invalidità ). Le fonti di finanziamento della gestione assicurativa dei commercianti sono rappresentate dal contributo personale dei soggetti assicurati (mensile, stabilito indipendentemente dall’attività e dal reddito ricavato e formato da un contributo base e da uno di adeguamento) e dal contributo di Stato.


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