Consiste in un segno di croce apposto su una scrittura. Si ritiene che, poiche´ non presenta i requisiti della costanza e riconoscibilità propri della sottoscrizione, il crocesegno non è idoneo equipollente della sottoscrizione stessa. Vi sono però dei casi in cui eccezionalmente la legge equipara il crocesegno alla sottoscrizione: così l’art. 421 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, per le sottoscrizioni apposte sulle quietanze, mandati ed altri titoli di spesa dello Stato, quando il crocesegno sia apposto dal creditore analfabeta alla presenza di chi paga e di due testimoni; così la l. 5 giugno 1928, n. 1760, per il crocesegno apposto, con la controfirma autenticata di due testimoni capaci di intervenire negli atti pubblici, da un analfabeta su una cambiale agraria non eccedente le lire centomila; così l’art. 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, che consente ai ciechi di sottoscrivere mediante il crocesegno purche´ il documento sul quale il crocesegno viene apposto sia posto in essere con l’intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell’art. 3 della predetta l. n. 18 del 1975 (v. anche ciechi).
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