Enciclopedia giuridica

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Croce rossa internazionale (Cri)

Associazione internazionale che si occupa di coordinare l’operato di numerose entità costituitesi, nei diversi ordinamenti nazionali, sulla base di principi fondamentali comuni. La distinguono alcuni connotati quali: l’umanità , l’imparzialità , la neutralità , l’indipendenza, il volontariato, l’unità e l’universalità . Svolge attività sanitaria e di assistenza e soccorso alla popolazione civile sia in tempo di pace che in tempo di guerra, in coordinamento con le autorità sanitarie militari. In alcuni trattati internazionali la croce rossa internazionale (Cri) e le sue componenti vengono prese direttamente in considerazione. In particolare il primo Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, sottoscritto l’8 giugno 1977 anch’esso a Ginevra, prevede che in mancanza di una Potenza protettrice, le parti di un conflitto devono accettare senza ritardo l’offerta della croce rossa internazionale (Cri) di agire in qualità di sostituto di tale Potenza (art. 5, comma 4o).


Criteri di economicità      |      Crocesegno


 
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