Rappresenta lo stadio conclusivo dell’alcolismo. Delega lata, l’ubriachezza abituale postula il carattere transeunte, acuto dei fenomeni tossici, che sono assenti negli intervalli di astinenza, durante i quali il soggetto riacquista la capacità di intendere e di volere. Nell’intossicazione cronica i fenomeni tossici sono, invece stabili, persistendo anche dopo la eliminazione dell’alcol assunto, sicche´ la capacità può essere permanentemente esclusa o grandemente scemata. Nel primo caso non si è ancora stabilizzato quello stato morboso, con la conseguente incoercibile necessità di ingerire sostanze alcoliche, che è stabilmente presente nel secondo. Con suggestiva espressione si è detto che l’ubriaco abituale è folle perche´ beve, mentre l’intossicato cronico beve perche´ è folle. Ci troviamo di fronte ad alterazioni mentali profonde e definitive, sino allo sfacelo della personalità psichica, per cui l’individuo in tali casi è , secondo le risultanze delle scienze biologiche, un malato di mente. Perciò l’art. 95 c.p. richiama lo stesso regime del vizio di mente totale o parziale, per cui l’intossicato è non punibile o punibile con pena ridotta a seconda che la capacità sia esclusa o grandemente scemata. E sottostà alle misure di sicurezza previste per i suddetti vizi di mente (artt. 219, 222). Quanto all’azione degli stupefacenti, la disciplina è del tutto identica a quella dettata per l’azione dell’alcol. Bisogna, perciò , distinguere la intossicazione accidentale, la volontaria o colposa, la preordinata, la abituale e la cronica. Tali forme sottostanno allo stesso regime dettato per le corrispondenti forme di alcolismo (artt. 93, 94/3, 95, 219, 221, 222). Nella medicina e psichiatria moderna vi è la maturata convinzione che i problemi psicologici e sociali connessi all’abuso dell’alcol e di stupefacenti sono sostanzialmente simili (si parla di alcoldipendenza e di tossicodipendenza; le affinità tra abuso di alcol e di certi stupefacenti, es. oppiacei, è maggiore di quella tra certi stupefacenti; es. oppiacei e cannabici). Pertanto si ritiene che i problemi dell’imputabilità, relativi all’uso di stupefacenti, vanno trattati analogamente a quelli, già da tempo affrontati relativamente all’alcol. Ciò è affermato, in particolare, per quanto riguarda la distinzione tra: a) intossicazione abituale, che è dovuta alla tossicodipendenza, la quale di per se´ non esclude ne´ diminuisce l’incapacità di intendere e di volere. La libertà del tossicodipendente da droghe particolarmente vincolanti, se è di certo limitata relativamente all’assunzione della droga, si mantiene valida negli altri settori della condotta. Come comprova il fatto che tra i tossicodipendenti, accanto a chi sceglie il reato (furto, rapina, spaccio), vi è chi sceglie la somministrazione di cure o sostitutivi leciti da parte dei servizi sociali, di far pesare solo sulla famiglia il carico economico del loro bisogno di droga o di conservare l’integrazione sociale, rifornendosi di droga col frutto del proprio lavoro sociale, b) intossicazione cronica, che si ha soltanto quando la tossicodipendenza ha prodotto abituali alterazioni psicotiche e deteriorative e che escluderà o attenuerà la imputabilità quando abbia totalmente o parzialmente eliminato la capacità di intendere e volere. E, pertanto, si conclude che, fuori di questa ipotesi, al tossicodipendente non vanno più offerti alibi in ordine all’osservanza della legge penale, data la rimarchevole pericolosità di certi tossicodipendenti, non essendo giustificabili
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