Qualora il danneggiato riceva da fatti illeciti (v.) altrui, oltre che un danno, anche qualche vantaggio, opera la cosiddetta compensatio lucri cum damno: dall’ammontare del danno si sottrae l’ammontare del vantaggio. Perche´ la compensatio lucri cum damno operi occorre, si precisa in giurisprudenza, che il vantaggio sia conseguenza immediata dell’illecito: perciò , non si può detrarre dal risarcimento del danno al coniuge della vittima l’ammontare della pensione, che ha titolo diverso e indipendente dall’illecito; ne´ si può detrarre dal risarcimento del danno per invalidità permanente la retribuzione spettante all’infortunato per la nuova occupazione trovata, confacente al suo stato di minore capacità lavorativa.
Compartimenti marittimi | | | Compensazione |