Organo collegiale nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri avente il compito, ex art. 8 del Trattato Ceca, di assicurare l’attuazione degli scopi di detto trattato alle condizioni da esso previste, poi sostituito dalla Commissione unica della Comunità europea (v. Commissione della Cee) a seguito del Trattato sulla fusione degli esecutivi del 1965; Commissione unica che comunque ha conservato le competenze dell’istituzione sostituita. Più in particolare, l’Alta Autorità era composta di nove membri nominati per sei anni e rinnovabili per un altro periodo; tra questi, otto erano nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, mentre il nono veniva scelto da questi ultimi per cooptazione. Tali membri, ai sensi dell’art. 9 Trattato Ceca, dovevano esercitare le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità e nell’adempimento delle stesse, avevano l’obbligo morale di non accettare istruzioni da alcun governo e da alcuna organizzazione e di astenersi da ogni atto incompatibile con il carattere sopranazionale delle loro funzioni. Ad essa era affiancato il Consiglio speciale dei ministri, composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri il quale doveva dare il suo parere all’Alta Autorità quando le decisioni da adottare riguardavano una materia che superava il ristretto ambito del mercato comune del carbone e dell’acciaio.
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