Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni (v. catasto, voltura catastale terreni), coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l’obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali. Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione della denuncia di successione. Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall’avvenuta registrazione degli atti o delle denuncie di successione, all’ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l’ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti. Ev data facoltà di inviare le domande di voltura catastale per posta, mediante plico raccomandato (art. 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 650). Le volture sono eseguite in conformità degli artt. 4 ss. del d.p.r. n. 650 del 1972. L’art. 14 del d.p.r. n. 650 del 1972 dichiara applicabili le norme sulle volture catastali relative al catasto terreni anche per le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano (v. nuovo catasto edilizio urbano). V. vizi, voltura catastale del consenso.
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