Consiste nel divieto per la parte che intende fare valere un diritto di porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza. Ne appaiono applicazioni l’art. 1359 c.c. (v. condizione, finzione di avveramento della venire contra factum proprium); l’art. 1426 c.c. (v. annullabilità , venire contra factum proprium del contratto); l’art. 2045 c.c. (v. stato di necessità ); l’art. 590 c.c. (v. testamento, conferma del venire contra factum proprium); l’art. 948, comma 1o, c.c. (v. azione, venire contra factum proprium di rivendicazione); gli artt. 157 e 705 c.p.c., ed altri ancora. V. anche buona fede, venire contra factum proprium nella esecuzione del contratto; exceptio doli generalis.
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