L’usucapiente (v. usucapione), se ha posseduto la cosa come libera da pesi o da diritti reali (v.) altrui, ne acquista la proprietà libera e piena. I pesi e i diritti altrui che eventualmente gravavano sulla cosa si estinguono. Ev la cosiddetta usucapio libertatis, nota alla tradizione romanistica, ma priva di testuale base normativa nel c.c., che però formula la parallela disposizione dell’art. 1153, comma 2o, c.c. (v. acquisto, usucapio libertatis a non domino). Compiuta l’usucapione, i diritti sulla cosa eventualmente costituiti dall’antico proprietario non sono opponibili all’usucapiente neppure se trascritti. Quando, invece, si tratta di diritti costituiti dall’antico proprietario in pendenza dell’altrui possesso ad usucapionem, occorrerà distinguere: se il possessore ha posseduto la cosa come libera, i diritti altrui non saranno a lui opponibili (ciò che la giurisprudenza talora esprime con la massima per cui l’acquisto della proprietà per usucapione retroagisce alla data di inizio del possesso); ma, se la cosa è stata posseduta come gravata dal diritto altrui, questo sopravvive all’usucapione.
usucapio libertatis nel diritto internazionale: istituto mutuato dagli ordinamenti giuridici interni, viene considerato da gran parte della dottrina come annoverabile tra i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili ai sensi del’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia. Comporta l’estinzione di un diritto a causa dell’inerzia o del non uso da parte del titolare. Viene ritenuto valido anche a livello internazionale stante l’esigenza di stabilità , ordine sociale e certezza dei rapporti giuridici. Tuttavia, non esiste un termine prescrizionale previsto da norme generali.
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