L’urto, cioè la spinta violenta intenzionale portata ad una persona è ritenuta dalla giurisprudenza condotta sia ricomprensibile nella fattispecie di percosse (art. 581 c.p.) che integrante l’elemento della violenza nel reato di rapina (art. 328 c.p.).
urto di nave ed aeromobile: ogni collisione tra navi, tra aeromobili e tra navi ed aeromobili (urto misto) in movimento. La disciplina speciale dell’istituto è tuttavia circoscritta agli urti tra i soli mobili della navigazione escludendosi, perciò , le collisioni tra un mobile della navigazione ed altro diverso oggetto. Per la sola ipotesi di urto tra navi si ammette la applicabilità della disciplina anche in quei casi in cui solo una delle due imbarcazioni sia in movimento. L’istituto dell’urto urto viene disciplinato dal c. nav., agli artt. 482 ss. e 974 ss.. La tradizionale disciplina del codice, che trova applicazione con riferimento alle sole azioni di origine extracontrattuale, escludendosi tuttavia quelle sorte a seguito di urto tra natanti ed imbarcazioni da diporto, ha risentito fortemente delle influenze della disciplina di origine convenzionale.
urto fra veicoli: in materia di circolazione stradale nell’ipotesi di scontro tra autoveicoli condotti da soggetti in stato di coscienza, la giurisprudenza ha costantemente affermato la sussistenza del vincolo di causalità materiale rispetto agli eventi lesivi che ne siano derivati, non potendosi revocare in dubbio, sotto il profilo naturalistico, il rapporto di causa ed effetto tra urto ed evento. Ne consegue che qualora la condotta di un conducente risulti immune da censure l’affermazione di non responsabilità sarà fondata sulla
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