decorrenza dell’effetto del trasferimento del bene espropriato nella vendita immobiliare: è contestuale all’emanazione del decreto di trasferimento, che infatti costituisce titolo per la trascrizione della vendita (art. 586, 1o e comma 3o, c.p.c.) in conformità al principio generale dell’art. 2655 c.c..
decorrenza dell’effetto del trasferimento del bene espropriato nella vendita mobiliare: è contestuale al pagamento del prezzo, che a sua volta va effettuato al momento stesso dell’aggiudicazione: lo si desume dagli artt. 533, comma 1o e 540, comma 1o, c.p.c., in base ai quali la vendita si fa per contanti.
effetto estintivo del trasferimento del bene espropriato: è l’estinzione di tutti i diritti di garanzia che gravano sul bene espropriato (art. 586 c.p.c.): si giustifica con la duplice esigenza di ricavare dalla cosa espropriata il prezzo più alto possibile attraverso la vendita di un bene libero da vincoli, e nello stesso tempo di immettere nella circolazione giuridica diritti liberi da garanzie, che li renderebbero suscettibili di una nuova espropriazione.
effetto traslativo del trasferimento del bene espropriato: è il trasferimento all’acquirente dei diritti che sulla cosa spettavano a chi ha subito l’espropriazione. La derivatività dell’acquisto (art. 2919 c.c.) è soggetta a due limitazioni: la prima fa salvi, a favore dell’acquirente, gli effetti del possesso di buon fede in ordine ai beni mobili non registrati; la seconda consiste nella parificazione, in ordine alla opponibilità dei diritti acquistai dai terzi sul bene venduto, della posizione dell’aggiudicatario a quella del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, in applicazione del principio generale per cui il tempo necessario allo svolgimento del processo non deve tornare a danno di chi
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