responsabilità aggravata per temerarietà: fattispecie di illecito speciale rispetto al precetto generale dell’art. 2043 c.c. in base al quale la parte soccombente che risulta aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (c.d. temerarietà della lite) oltre alla normale responsabilità di rimborso, conseguenza della soccombenza, è tenuta anche al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta processuale illecita (art. 96, comma 1o, c.p.c.). La temerarietà viene dal legislatore anche applicata all’esercizio dell’azione esecutiva e all’esercizio della fase esecutiva dell’azione cautelare nonche´ ad altre iniziative o trascrizioni di provvedimenti (art. 96, comma 2o, c.p.c.). Tale norma, speciale rispetto a quella contenuta nel comma 1o dell’art. 96 c.p.c., configura un’ipotesi di abuso del diritto di azione, avvalendosi, il soggetto procedente di uno strumento di per se´ legittimo, ma senza usare la normale prudenza.
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