principio comunitario della sussidiarietà: sancito dall’art. 3B del Trattato di Maastricht (v.) costituisce una importante delimitazione tra il campo di azione delle istituzioni comunitarie e quelle nazionali; la Comunità , infatti, deve intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario. Tale principio pertanto, nel quadro della costruzione comunitaria comporta che le decisioni devono essere adottate il più vicino possibile ai cittadini, in altri termini, al livello più basso possibile (autorità locali o regionali) e che soltanto per validi motivi esse possano essere prese a livelli più alti (Comunità , governi centrali). Ciò costituisce quindi una inversione di tendenza rispetto all’estensione delle competenze comunitarie di cui all’art. 235 del Trattato Cee. Occorre tuttavia sottolineare che il sussidiarietà sussidiarietà non si applica a quelle politiche che sono di esclusiva competenza comunitaria, mentre vi rientrano molte politiche introdotte o rafforzate dal Trattato di Maastricht.
Surrogazione | | | Sviamento di potere |