Voce che identifica, in senso lato, la pubblicità specificamente dedicata alla fruizione radiotelevisiva, e in senso stretto e più tecnico, un momento pubblicitario radiotelevisivo la cui caratteristica principale è di essere di durata molto rapida. In quanto realtà audiovisiva, sia pure di quantità esigua, è ammessa, in tesi, la tutelabilità dello spot dalla l. 22 aprile 1941, n. 633, c.d. sul diritto d’autore (v. diritto, spot morale d’autore), sia come prodotto di lavoro esclusivamente individuale sia come risultato di una collaborazione collettiva: ciò sul presupposto di fatto che l’opera pubblicitaria, con la quale lo spot in ogni caso si identifica, è comunque una entità complessa e integrata, di immagini, suoni e parole. Su tale piano la finalità promozionale è quindi ritenuta irrilevante per il diritto d’autore: ciò che ai suoi fini rileva è soltanto che l’opera pubblicitaria, insieme al suo c.d. messaggio, abbiano, come per qualsiasi opera dell’ingegno, una concreta forma espressiva di carattere creativo, che può essere anche di misura modesta ma che comunque contenga elementi di originalità e novità oggettiva. Quando l’opera pubblicitaria contiene tali elementi e non si risolve in semplici applicazioni di ideazioni di per se´ non creative, essa, secondo la Suprema Corte, è protetta dal diritto d’autore quale opera dell’ingegno di pieno diritto e fa nascere in capo all’autore tutto il relativo complesso di facoltà esclusive di ordine personale e di sfruttamento patrimoniale. Ove non configuri pubblicità vera e propria di un prodotto, ma sia costituito da una forma di comunicazione promozionale di imprese o marchi altrui inserita in un programma radiotelevisivo, o ad esso abbinata o collegata dietro versamento specifico di un contributo finanziario da parte di una impresa o di chi operi per conto di essa, lo spot, anche sotto forma di intervalli istantanei ripetuti (c.d. spot jingles), è considerato come sponsorizzazione radiotelevisiva dal d.m. 4 luglio 1991, n. 439, e ai sensi dell’art. 8, comma 15o, l. 6 agosto 1990, n. 223, ed è quindi soggetto alla relativa disciplina dei limiti di affollamento pubblicitario e all’obbligo di essere, in caso, chiaramente riconoscibile come sponsorizzazione del programma a cui è riferibile. Sempre ai sensi dell’art. 8 l. n. 223 del 1990, lo spot, ove rivesta tipicamente la forma della pubblicità , deve essere sempre riconoscibile come tale, e per questa ipotesi, non solo è ricompreso nel limite giornaliero di affollamento pubblicitario, ma rimane anche soggetto alla disciplina dettata per limitare l’interruzione della trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali da parte dei messaggi pubblicitari.
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