Documento non negoziabile emesso in occasione di determinati trasporti marittimi (v. trasporto, sea way-bill marittimo) di merci con efficacia meramente probatoria. Conformemente al disposto di cui all’art. 1689 c.c., il destinatario indicato nel documento acquista il diritto alla riconsegna del carico. Tale documento si è diffuso nella pratica per quei trasporti marittimi le cui modalità di esecuzione non richiedono l’emissione di un documento avente le caratteristiche della polizza di carico (v. polizza, sea way-bill di carico). La sea way-bill, infatti, viene emessa quando mittente e destinatario sono la medesima società o società collegate. V. polizza, sea way-bill di sbarco.
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