pubblicità e rappresentanza nel diritto tributario: il trattamento impositivo delle spese sostenute da un’impresa ai fini promozionali nell’ambito delle imposte dirette varia a seconda della qualificazione di tali spese. I costi di pubblicità sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui vengono sostenuti. I costi di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo ed inoltre devono venire frazionati in tre anni (vale a dire che la deduzione ammessa ciascun anno è di un nono della spesa). Ev evidente pertanto la maggiore vantaggiosità del trattamento fiscale delle spese di pubblicità. La giustificazione di tale discriminazione potrebbe rintracciarsi nella diversa inerenza (v.) con l’attività d’impresa delle spese pubblicitarie rispetto a quelle di rappresentanza: queste ultime infatti presentano una minore funzionalità al ciclo produttivo. Ev da rilevare ad ogni modo che la norma sulle spese di rappresentanza, di recente introduzione, sembra dettata perlopiù da esigenze antipubblicità e rappresentanzaelusive, volendosi con essa limitare la possibilità di dedurre dai ricavi d’impresa spese effettuate a solo scopo personale. Un aspetto problematico è rappresentato dalla distinzione della pubblicità dalla rappresentanza: in linea di massima può dirsi che la pubblicità è caratterizzata dalla commercialità , vale a dire dalla riferibilità al mercato, mentre la rappresentanza è connessa al ruolo sociale ed al prestigio dell’impresa. Sul piano pratico tale distinzione appare però spesso sfumata, in particolare per alcune fattispecie (si pensi alla c.d. sponsorizzazione), per le quali occorre una indagine caso per caso. V. cassa, competenza.
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