Enciclopedia giuridica

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Lesione personale

Ai sensi dell’art. 582 c.p. il delitto di lesione personale si verifica qualora chiunque cagioni ad alcuno una malattia nel corpo o nella mente. Il reato in questione appartiene alla categoria dei delitti contro la persona e scopo della norma in esame di tutelare l’integrità psicolesione personalefisica degli individui. La medicina legale considera malattia uno stato anomalo dell’organismo in via di evoluzione, con o senza alterazioni anatomiche appariscenti, ma accompagnato da disturbi funzionali, locali o generali, dipendenti sia da un’azione di un agente lesivo sia dall’azione di difesa e di riparazione da parte dell’organismo; pertanto, ai sensi di questa definizione, rappresentano una malattia anche le escoriazioni, le ecchimosi, le tumefazioni e i graffi. La sussistenza dell’insorgere di una malattia è altresì rilevante poiche´ differenzia il reato di lesioni da quello di percosse, ove l’azione dell’agente non cagiona una malattia alla vittima del reato. Il c.p. prevede vari tipi di lesioni che si differenziano tra loro sia per un diverso atteggiamento della volontà dell’agente che per la durata delle stesse. La prima fondamentale distinzione è tra lesioni dolose e lesioni colpose. Le lesioni dolose si hanno quando la malattia è stata causata con dolo da parte dell’agente, vale a dire con previsione e volontà dell’evento. A seconda del tempo necessario per la guarigione le lesioni si distinguono in: a) lesioni lievissime: quando la malattia ha una durata inferiore ai 20 giorni. In questo caso il delitto è procedibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze previste dagli artt. 583 e 585 c.p. (ad eccezione delle circostanze previste nel n. 1) e nell’ultima parte dell’art. 577 c.p.; b) lesioni lievi: quando la malattia ha una durata superiore a 20 giorni e inferiori a 40; c) lesioni gravi: se dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata superiore ai 40 giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; d) lesioni gravissime: se dal fatto derivi una malattia probabilmente o certamente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Il delitto di lesioni è contemplato dal c.p. anche come reato colposo: esso viene punito, cioè, anche quando venga commesso non volontariamente, ma per negligenza, imprudenza, imperizia. Per quanto riguarda i diversi gradi di lesione si rinvia alla classificazione appena operata. Il delitto di lesioni colpose è sempre punibile a querela della persona offesa, tranne nei casi di lesioni gravi o gravissime derivanti da violazione sulle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativamente all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.


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