Per invasione e occupazione di aziende agricole o industriali si intende la condotta di chi con il solo scopo di impedire o tutelare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale (art. 508, comma 1o, c.p.). Tale comportamento integra gli estremi di un reato penalmente sanzionato con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a £. 40.000. La Corte Costituzionale, nell’asserire la legittimità costituzionale della norma incriminatrice nei confronti degli artt. 3, 4, comma 1o, 40 e 41 Cost. (sent. n. 220 del 1975), ha interpretato la disposizione nel senso che manchi il dolo specifico se, nel momento dell’occupazione, lo svolgimento del lavoro sia già sospeso per effetto di una causa precedente e indipendente: in tale ipotesi, infatti, si configurano altre possibili fattispecie criminose (artt. 633 e 635 c.p.). Quanto all’inciso con il solo scopo di impedire o tutelare il normale svolgimento del lavoro, la Corte ha ritenuto che la concomitanza di altri scopi (ad es.: quello di raggiungere miglioramenti salariali) non escluda l’integrazione del reato in oggetto. Secondo la nozione comune, l’occupazione d’azienda (di cui l’ipotesi prevista dall’art. 508, comma 1o, c.p. configura una sottospecie particolare) è una forma di lotta, che consiste nell’entrata e/o permanenza nell’azienda di tutta o parte della forza lavoro ivi occupata, con astensione dell’attività lavorativa. Tende a ricomprendere il c.d. sciopero bianco (v. sciopero, invasione e occupazione di aziende agricole o industriali bianco), in quanto è proiettata oltre la normale durata della giornata
Invalidità e vecchiaia | | | Inventario |