Enciclopedia giuridica

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Intendenza di finanza

Organo decentrato del Ministero delle finanze operante a livello provinciale con funzioni di indirizzo e di vigilanza sull’attività svolta dagli uffici finanziari aventi sede nella provincia, nonche´ di coordinamento e direzione di tutti gli uffici esecutivi posti alle sue dipendenze. Ev presieduta dall’Intendente il quale ha la direzione organizzativa di tutti i servizi dell’intendenza di finanza ed è responsabile del loro andamento. Inoltre, all’Intendente sono attribuiti specifici compiti finalizzati all’attuazione e al rispetto delle leggi tributarie, con riferimento ai quali dispone anche di poteri discrezionali. In particolare l’Intendente, previo accertamento della loro conformità a legge, appone il visto di esecutorietà dei ruoli consegnatigli dagli uffici sul prospetto riepilogativo provvedendo a inviarne copia al concessionario della riscossione; su istanza degli interessati può disporre la sospensione o la rateizzazione della riscossione (anche coattiva) dei tributi iscritti a ruolo; decide sui ricorsi proposti contro gli atti esecutivi del concessionario e sulle istanze di rimborso di ritenute e versamenti diretti presentate per errore materiale, duplicazione, inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria. L’originariamente generalizzata competenza dell’Intendente a conoscere delle violazioni tributarie comportanti l’irrogazione di sanzioni amministrative, risulta attualmente circoscritta al solo settore dei tributi con riferimento ai quali la medesima non è stata espressamente devoluta ai singoli uffici che applicano l’imposta. A seguito della ristrutturazione del Ministero delle finanze, i compiti già attribuiti all’intendenza di finanza sono stati assunti dalle direzioni regionali.


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