Lo statuto dei lavoratori (art. 2) limita l’uso delle guardie giurate ai soli scopi di tutela del patrimonio aziendale. La norma (personalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38 del medesimo statuto) è intesa all’eliminazione di quegli aspetti del potere del datore di lavoro che, per le loro finalità o per la qualità dei soggetti cui sono attribuiti, risultano lesivi della dignità del lavoratore, poiche´ comportano un’arbitraria interferenza nella sfera personale di questi. Di conseguenza, le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori altro che fatti attinenti alla tutela del suddetto patrimonio: in caso contrario, le prove eventualmente raccolte a loro mezzo non sono utilizzabili in giudizio. Al datore di lavoro è vietato adibire le guardie giurate alla vigilanza all’attività lavorativa e, di conseguenza, a queste è fatto divieto di accedere nei locali dove si svolge l’attività stessa e mentre essa si svolge. Questo divieto di accesso, strumentale rispetto al fondamentale divieto di controllo da parte delle guardie giurate sull’attività lavorativa, può subire delle eccezioni in relazione ad esigenze specifiche e motivate, pur sempre attinenti ai soli scopi di tutela del patrimonio aziendale
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