Le generalità sono i dati (nome e cognome, data e luogo di nascita) che identificano la persona fisica (v.). La l. 31 ottobre 1955, n. 1064, ha eliminato l’indicazione della paternità o della maternità negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, in tutti i documenti di riconoscimento, ed in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento dell’approvazione della legge stessa, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all’esercizio di doveri o diritti derivati dallo stato di legittimità o di filiazione (artt. 1 e 2 l. n. 1064 del 1955). In luogo della paternità o maternità dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita (art. 3 l. n. 1064 del 1955). V. anche nome.
generalità degli intervenuti nell’atto notarile: v. costituzione, generalità dei soggetti intervenuti nell’atto notarile.
generalità del notaio rogante: ai sensi dell’art. 51 n. 2 L.N. l’atto notarile deve contenere l’indicazione del nome, cognome, residenza del notaio e il collegio notarile in cui è iscritto.
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