Ev la formula apposta sulle sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e sugli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale perche´ valgano come titolo per l’esecuzione forzata. La formula esecutiva è del seguente tenore: comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al p.m. di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti (art. 475, comma 3o, c.p.c.). V. anche titolo esecutivo.
formula esecutiva nel processo civile: consiste nella formula prevista nell’art. 475 c.p.c., che viene apposta dal cancelliere, dal notaio, o altro pubblico ufficiale, sulla copia autentica dei titoli esecutivi (v. titolo esecutivo) di formazione giudiziale e di quelli formati da notaio o da altro pubblico ufficiale, fatta esclusione per le cambiali e gli altri titoli di credito. Tale apposizione della formula esecutiva viene definita spedizione in forma esecutiva, e inoltre può aversi per una sola copia del titolo esecutivo. La spedizione di altre copie in forma esecutiva può essere ottenuta solamente procedendo a norma dell’art. 476 c.p.c..
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